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Falconara: anziani non autosufficienti, ecco il bando per l'assistenza

assistenza anziani 7' di lettura 20/03/2012 - È stato pubblicato on line sulle pagine web del sito del Comune di Falconara Marittima www.comune.falconara-marittima.an.it il bando per l’accesso al contributo per l’assistenza domiciliare di anziani non autosufficienti.

DESTINATARI: Sono destinatari dell’assegno di cura le persone anziane non autosufficienti, residenti nel territorio dei Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n.12 (Agugliano, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Montemarciano, Monte San Vito e Polverigi) - di seguito ATS 12 -, le cui famiglie attivano interventi di supporto assistenziale gestiti direttamente o con l’aiuto di assistenti familiari private in possesso di regolare contratto di lavoro (ai sensi del C.C.N. del lavoro domestico) e preferibilmente iscritte al registro regionale o possibilmente formate nelle modalità indicate dalla Regione Marche.

REQUISITI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: • La persona anziana assistita deve: a) aver compiuto i 65 anni di età alla data del 20 aprile 2012 (data di scadenza dell’avviso pubblico); b) essere dichiarata non autosufficiente con certificazione di invalidità pari al 100% e usufruire di indennità di accompagnamento; c) essere residente, nei termini di legge, in uno dei Comuni dell’ATS 12 ed usufruire di una adeguata assistenza presso il proprio domicilio o presso altro domicilio privato;

• Per accedere all’assegno di cura, pari ad € 200,00 mensili, è necessario presentare una certificazione ISEE, riferita al periodo di imposta 2010, con un valore massimo di: € 11.000,00 in caso di anziano non autosufficiente residente da solo; € 25.000,00 in caso di anziano non autosufficiente facente parte di un nucleo familiare pluricomposto; A parità di valore ISEE verrà data precedenza al soggetto più anziano di età. Si informa inoltre che la dichiarazione ISEE potrà essere sottoposta a verifiche e controlli del Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

• Possono presentare domanda: a) l’anziano stesso, quando sia in grado di determinare e gestire le decisioni che riguardano la propria assistenza e la propria vita; b) i familiari, entro il 4° grado, che accolgono l’anziano nel proprio nucleo o che si prendono cura dello stesso anche se non convivente; c) il soggetto incaricato alla tutela dell’anziano in caso di incapacità temporanea o permanente (tutore, curatore, amministratore di sostegno).

Gli interessati potranno reperire i modelli e presentare la domanda di ammissione all’assegno di cura presso i Servizi Sociali del proprio Comune di residenza: ENTRO IL 20 APRILE 2012 (farà fede il timbro di accettazione dell’Ufficio Servizi Sociali) Le domande potranno altresì essere inviate a mezzo Raccomandata A/R e comunque pervenire al Comune di residenza entro la data sopra indicata (20.04.2012); farà fede il timbro di accettazione dell’Ufficio Protocollo.

LA DOMANDA DEVE ESSERE CORREDATA dalla seguente documentazione:
1. Attestazione I.S.E.E., riferita al periodo di imposta 2010, in corso di validità, completa di dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.);
2. Copia di un valido documento di identità del richiedente;
3. Copia del verbale di invalidità civile attestante “l’invalidità con totale e permanente inabilità lavorativa 100% e con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita (L. 18/1980 e L. 508/1988);
4. Eventuale copia del contratto di lavoro individuale dell’assistente familiare;
5. Eventuale documentazione inerente la formazione dell’assistente familiare;
6. Coloro che hanno già beneficiato dell’assegno di cura nell’anno 2011 sono esentati dal presentare la documentazione inerente il suddetto punto n. 3 qualora essa sia ancora in corso di validità.

Si informa che in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 15 della L. 183/11 in materia di semplificazione amministrativa i Comuni, nei limiti delle proprie risorse organizzative, potranno anche provvedere ad acquisire d’ufficio le informazioni inerenti i suddetti punti n. 1 e n. 3. Il presente avviso ed i modelli sono disponibili anche sul sito internet del proprio Comune di residenza. I Comuni dell’Ambito Territoriale Sociale n. 12 non assumono alcuna responsabilità per il mancato ricevimento della domanda dipendente da disguidi postali, da caso fortuito, da forza maggiore o comunque da fatto di terzi.

PERCORSO PER ACCEDERE ALL’ASSEGNO DI CURA Gli aventi diritto accederanno ad una prima unica graduatoria di Ambito su base ISEE approvata con Deliberazione del Comitato dei Sindaci, posizionando le richieste in ordine progressivo dal valore ISEE più basso fino a quello più alto. Successivamente, mediante visita domiciliare da parte delle Assistenti Sociali dei Comuni che appartengono all’ATS 12, verranno accertate le condizioni di vita dell’anziano comprovanti la necessità di accesso al contributo.

Conseguentemente alla visita domiciliare verrà redatto un patto assistenziale condiviso e sottoscritto tra il soggetto richiedente e i Servizi. La graduatoria finale, formulata in base alla condizione economica del soggetto con le modalità sopra descritte e poi confermata dalla visita domiciliare di verifica delle Assistenti Sociali, verrà approvata con atto definitivo del Comitato dei Sindaci dell’ATS 12. La graduatoria avrà la durata di un anno dalla data di approvazione del Comitato dei Sindaci. L’assegno di cura sarà erogato trimestralmente, con decorrenza massima dal 01.01.2012, a seguito di visita domiciliare dell’assistente sociale finalizzata al controllo del mantenimento dei requisiti di accesso al contributo e del rispetto di quanto sottoscritto in precedenza nel patto assistenziale.

Nel caso in cui vi sia l’ impiego di un’assistente familiare, per l’erogazione del contributo si rende inoltre necessaria la presentazione della ricevuta di pagamento dei contributi INPS. Nell’eventualità in cui la sperimentazione dell’assegno di cura fosse già stata avviata da un Comune dell’ATS 12, l’assegno di cui al presente bando può essere considerato aggiuntivo. In caso di presenza di più soggetti non autosufficienti nelle stesso nucleo familiare viene concesso un massimo di due assegni utilizzando come titolo di precedenza la maggiore età e, a parità di età, la valutazione dell’Assistente Sociale competente in merito alla gravità delle condizioni di salute e al conseguente maggiore bisogno di assistenza. Si precisa che l’erogazione del presente assegno di cura è subordinata all’effettivo finanziamento da parte della Regione Marche.

INTERRUZIONE DELL’ASSEGNO DI CURA L’assegno di cura viene interrotto:
1. in caso di inserimento permanente in struttura residenziale;
2. nel caso in cui il destinatario fruisca del SAD per non autosufficienti, i beneficiari del SAD possono presentare richiesta di accesso al contributo ferma restando la non cumulabilità degli interventi; il diritto all’assegno pertanto decorrerà dal momento di interruzione del SAD;
3. col venir meno delle condizioni previste all’atto della sottoscrizione degli impegni assunti coi destinatari dei contributi;
4. col venir meno delle condizioni di accesso e in genere delle finalità previste dall’intervento. In caso di interruzione si procederà allo scorrimento della graduatoria, con decorrenza non retroattiva del beneficio economico.

PER OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI rivolgersi ai: Servizi Sociali dei Comuni di Agugliano, Camerata Picena, Chiaravalle, Falconara Marittima, Montemarciano, Monte San Vito e Polverigi. Per quanto non specificato nel presente avviso si rinvia alla Delibera di Giunta della Regione Marche n. 6 del 9 gennaio 2012 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (Art.13 del D Lgs. 30 giugno 2003, n.196, codice sulla privacy) Per poter concedere il contributo, il Comune di Falconara Marittima ha necessità che il richiedente fornisca i dati (cioè le informazioni) personali indicati nel facsimile di domanda.

Il trattamento (cioè l’uso) dei dati sarà fatto con mezzi idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e, per quanto riguarda i dati sensibili (art.22 del D.Lgs. n.196/2003), con modalità idonee ad assicurare il rispetto dei diritti , delle libertà fondamentali e della dignità dell’interessato. Il dichiarante può rivolgersi, in ogni momento, all’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Falconara Marittima (responsabile del trattamento dei dati) per verificare i dati che lo riguardano e farli eventualmente aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge (art.7 del D.Lgs. n.196/2003)






Questo è un comunicato stampa pubblicato il 20-03-2012 alle 14:49 sul giornale del 21 marzo 2012 - 770 letture

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