Etichette alimentari non in regola: le nuove norme e le sanzioni

L'importanza dell'informazione. Nella società moderna, avere informazioni chiare e precise su ogni aspetto della propria vita è un elemento base per effettuare le giuste scelte e le relative valutazioni.
Le etichette alimentari hanno il fine di informare il consumatore su tutti gli aspetti di un prodotto, fornendo le informazioni giuste che permettano di valutare in maniera corretta l'acquisto. La loro importanza è essenziale e necessaria. Ogni prodotto in commercio deve possedere la propria, apposta, magari, grazie ai Weber Marking Systems per etichettatrici.
Immaginiamo, per esempio, un soggetto allergico o intollerante. Avere la sicurezza di sedersi al tavolo di un pubblico esercizio e mangiare prodotti che non lo facciano stare male è qualcosa di fondamentale, così come la possibilità di acquistare il giusto prodotto alimentare nel proprio supermercato in rispetto alle convinzioni di vita personali.
Nel 2011, la Comunità Europea è intervenuta con un regolamento lasciando libertà agli stati membri di porlo in essere. Dal 9 maggio del 2018, sono entrate in vigore le nuove normative riguardanti le etichette alimentari non in regola, con la specifica non solo delle norme di riferimento ma anche delle relative sanzioni.
La normativa riguardante le corrette etichette alimentari
L'Unione Europea, nel 2011, con il regolamento 1169/2011, compie il primo passo in avanti per una tutela del consumatore, al fine di permettergli di effettuare la giusta scelta di fronte a un alimento e non cadere in errore.
Per questo, si è stabilito che i clienti siano, in modo diretto e preciso, informati su quelle che sono le caratteristiche di un alimento. Il regolamento stabilisce delle linee guida, lasciando quindi ai singoli stati membri l'attuazione dello stesso, attraverso una serie di normative finalizzate alla tutela del consumatore.
Nasce in questo modo il Decreto Legislativo 231/2017, che è entrato in vigore il 9 maggio del 2018. La normativa quindi interviene su due aspetti del regolamento comunitario. Da un lato, stabilisce in maniera precisa la responsabilità e le sanzioni riguardanti la violazione al regolamento. Dall'altro, completa la normativa comunitaria disciplinando la vendita di particolari tipologie di alimenti, come quelli non imballati, quelli presenti all'interno dei distributori automatici o di un lotto alimentare.
Come leggere un'etichetta alimentare
Ogni giorno, acquistiamo alimenti presso supermercati, mini market o la semplice salumeria, consumiamo pietanze presso un pubblico esercizio e continuamente siamo in presenza di etichette oppure di cartelli informativi nei quali vengono esposte una serie di informazioni riguardanti i prodotti che mangiamo. Che cosa è realmente importante conoscere? Quali sono le diciture che il regolamento comunitario e il decreto legislativo 231 obbligano ad esporre?
Di seguito andremo a considerare alcuni aspetti fondamentali:
- denominazione del prodotto: deve essere presente il nome con cui è definito il prodotto;
- elenco degli ingredienti: vengono indicati gli ingredienti presenti nell'alimento. L'ordine è quello della quantità, nel senso che si inizia con l'ingrediente utilizzato in maggioranza all'interno del prodotto;
- dichiarazione nutrizionale: vengono indicati il valore energetico, le proteine, i lipidi, grassi saturi, i carboidrati e gli zuccheri presenti;
- data di scadenza, termine minimo di conservazione: indica la data entro la quale è preferibile consumare l'alimento;
- data di congelamento: per una particolare tipologia di prodotti, si specifica la data in cui è stato congelato l'alimento;
- modalità di conservazione: viene indicata anche la tipologia di conservazione;
- paese di origine e di provenienza: previsto dal nuovo decreto l'obbligo di specificare la provenienza del prodotto;
- titolo alcolometrico: necessario nelle bevande che hanno un tasso alcolico maggiore dell1,2% vol.
Etichette alimentari non in regola
Il decreto legislativo 231/2017 interviene in modo da rendere il regolamento comunitario completo. Vengono quindi specificate le tipologie di informazioni che debbano essere presenti per ogni tipologia di alimento:
- gli alimenti preimballati: la normativa definisce il concetto di lotto, inteso come una specifica unità di vendita di un prodotto alimentare. Per i prodotti preconfezionati, deve essere presente sempre l'indicazione del lotto di appartenenza in unapposita etichetta o direttamente sull'imballaggio;
- alimenti serviti in ristoranti o nei pubblici esercizi: per ciò che concerne gli alimenti che vengono serviti nei ristoranti o nei pubblici esercizi, sarà necessario solo indicare quali sono gli ingredienti che possono eventualmente provocare le allergie o intolleranza. La dicitura può essere posta sul menù, oppure vi può essere unindicazione specifica di chiedere al personale presente in sala;
- alimenti decongelati: si fa riferimento ai prodotti che sono soggetti a decongelamento. In questo caso, come ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 38793, deve essere specificata tale dicitura all'interno del menù di un qualsiasi ristoratore;
- distributori automatici: l'art. 18 del decreto legislativo regola la distribuzione di alimenti non preimballati all'interno dei distributori automatici. In questo caso i prodotti devono riportare le specifiche della denominazione dell'alimento, l'elenco degli ingredienti ed eventuale presenza di sostanze che possono provocare allergie o intolleranze;
- prodotti non preimballati: si fa riferimento a tutti gli alimenti che sono forniti al consumatore senza un precedente imballo e che possono essere venduti in maniera differente e in modo frazionato. Per quelli che vengono forniti di apposito involucro, è obbligatoria l'etichetta con le specifiche informazioni stabilite dal decreto. Per gli alimenti che, invece, non possono essere posti in appositi recipienti con involucri come per esempio quelli della gelateria, della pasticceria, panetteria e pasta fresca sarà obbligatorio esporre gli ingredienti su un apposito cartello, definito cartello unico degli ingredienti; oppure, per i singoli prodotti, su appositi registri cartacei o digitali facilmente visionabili dal consumatore e dagli organi di controllo. Nel caso di bevande soggette alla spillatura, il cartello deve essere posto in prossimità della macchinetta o su di essa. Per le acque che non sono imbottigliate, deve essere specificato con apposita dicitura se sono state trattate. Per i prodotti da forno che non vengono preconfezionati, è necessario esporre il cartello direttamente sul recipiente in cui sono contenuti, in modo che sia ben visibile al cliente;
- prodotti non destinati al consumatore: ci si riferisce ai prodotti che sono finalizzati all'industria o a una successiva lavorazione da parte di artigiani o pasticcieri. Anche in questo caso, è previsto l'obbligo delle indicazioni riguardanti le caratteristiche dell'alimento.
Che cosa accade in casi di etichetta alimentare non in regola e quali sono le sanzioni
La normativa 231/2017 stabilisce le relative sanzioni, finalizzate a far rispettare il regolamento comunitario e le norme integrative di legge poste in essere dal decreto.
Le sanzioni vengono classificate in base al tipo di illecito e al mancato adeguamento alla normativa, con un minimo di multa di 500 e un massimo di 40.000 , per i casi più gravi. L'art. 26 del decreto stabilisce che il Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti alimentari, presso il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, sia preposto all'irrogazione delle sanzioni relative al mancato adempimento del regolamento:
- pubblici esercizi: nel caso di violazione delle norme riguardante i prodotti non preimballati sono soggetti a una sanzione che può andare dai 1.000 agli 8.000 . In caso in cui non sia specificata la presenza di sostanze che possano provocare allergie e intolleranze, la sanzione sale dai 3.000 ai 24.000. Se la violazione riguarda solo aspetti collegati alla forma di informazione, allora la pena sarà dai 500 ai 4.000;
- prodotti preimballati: nel caso in cui nell'etichetta sia presente l'indicazione del lotto, ma non secondo le norme di legge, è prevista una sanzione che va dai 1.000 agli 8.000. Se, invece, tale indicazione non è presente, la multa sarà comprensiva tra i 3.000 e i 24.000;
- distributori automatici: l'eventuale mancanza di indicazioni riguardanti le informazioni sugli alimenti implica una multa che si aggira tra i 1.000 e gli 8.000. Nel caso in cui venga omessa la presenza di sostanze che possano provocare allergie oppure intolleranze, la somma prevista è tra i 5.000 e i 40.000;
- prodotti destinati all'industria o agli artigiani: nel caso in cui non vengano rispettate le normative di legge, è prevista una sanzione tra i 500 e i 4.000.
Oltre a questi casi specifici, vengono anche sanzionate diverse infrazioni molto importanti al fine della tutela del consumatore, poiché riguardano la responsabilità dell'esercente di controllare il rispetto delle etichette alimentari direttamente presso il fornitore. Infatti, viene punito anche l'operatore alimentare che consapevolmente fornisce prodotti non conformi alla legge già presso il fornitore. La sanzione può variare dai 500 ai 4.000.
Nel caso in cui un esercente modifichi o alteri le informazioni presenti sulle etichette, la pena andrà dai 2.000 ai 16.000 .
La transizione alle nuove normative
Il decreto 231/2017 che permette l'attuazione del regolamento Ue 1169/2011 è entrato in vigore il 9 maggio del 2018. Per tutti gli alimenti che sono stati prodotti entro quella data, si applica una serie di norme transitorie. Infatti, gli alimenti immessi sul mercato prima dell'attuazione del decreto non sono soggetti alle sanzioni fino a esaurimento delle scorte previste.
Questo è un articolo pubblicato il 31-12-2018 alle 10:32 sul giornale del 31 dicembre 2018 - 561 letture
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