Falconara Marittima. API: il TAR non ha rigettato il ricorso nel merito

Il TAR non ha rigettato il ricorso nel merito, ma lo ha ritenuto irricevibile per tardività rispetto alla riapprovazione del PRG da parte della Giunta Provinciale. Il Collegio ha infatti sostanzialmente argomentato che il contenuto del PRG non ha carattere lesivo per API: si tratterebbe infatti di previsioni di mero indirizzo, che non possono essere attuate attraverso un intervento diretto dell’amministrazione, ma con la (previa) stipula di un accordo programmatico che veda, tra i partecipanti necessari, la stessa api.
Più specificamente, nell’esaminare la prima osservazione al PRG, avente per oggetto la previsione relativa alla delocalizzazione e/o dismissione della Raffineria, il TAR ha stigmatizzato il “carattere meramente programmatico del passo contenuto nella Relazione generale illustrativa del PRG oggetto di gravame, del resto rimasto del tutto inattuato ormai da un ventennio”, rilevando che “la sua eventuale attuazione richiede un apposito progetto–programma (riguardante l’Area Progetto Unitario 2 ovvero APU-2) secondo le modalità di cui all'art. 9, commi 10-12, delle NTA”.
Tale disposizione – ha ricordato il TAR – prevede “una verifica di fattibilità illustrata da un progetto di massima di natura tecnico/economica e dovrà essere stipulata, ai sensi dell’art. 11 della Legge 07.08.1990 n. 241 e sue modifiche, un’intesa tra i proponenti l’iniziativa di trasformazione urbanistica, l’Amministrazione Comunale ed altri Enti e soggetti pubblici e/o privati eventualmente interessati”.
Questo è un articolo pubblicato il 12-11-2021 alle 19:56 sul giornale del 13 novembre 2021 - 245 letture
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