Corte dei conti boccia gestore unico rifiuri: Andreoli (lega) "Dai noi già rilevate gravi carenze in Consiglio comunale"

Consigliera Antonella Andreoli – Capogruppo Lega Ancona per Salvini Premier "C'è già quindi un primo stop da parte della Corte dei Conti che ha effettuato il controllo preventivo, ci sono anche dei ricorsi al TAR pendenti con ulteriori enormi costi da sostenere in spese legali e di consulenza"
Bocciata sonoramente la delibera sul gestore unico dei rifiuti proposta al Consiglio comunale di Ancona e votata favorevolmente dalla maggioranza.
Si apprende della deliberazione della Corte Dei Conti relativa alla vicenda ATA ossia sulla costituzione del gestore unico rifiuti Corum Scarl, decisione che fa chiarezza sulla sussistenza di numerosi profili di criticità della deliberazione del Consiglio Comunale di Ancona del 30 gennaio 2023 dichiarandola non conforme in quanto carente di numerosi elementi.
Emergono con evidenza le gravi carenze ed omissioni di contento della delibera, bocciata in Consiglio Comunale e fortemente criticata in aula e nelle Commissioni dalla Lega per tramite la Capogruppo Antonella Andreoli, che ne ha sempre rilevato le gravi carenze oggettive ei contenuti.
Una delibera che, così come formulata, in maniera molto approssimativa, non poteva che essere a rischio bocciatura da parte della Corte dei Conti, e così è stato.
Una operazione di stampo elettorale presentata in fretta e furia al Consiglio comunale prima della fine del mandato della Sindaca, attraverso una deliberazione consiliare gravemente carente e di cui La Corte dei Conti con deliberazione N. 57 del 15 marzo 2023 ne ha deliberato la non conformità del procedimento consiliare del Comune di Ancona relativo alla vicenda ATA.
La Giunta Mancinelli, di cui la Simonella fa parte come assessore al bilancio, non ha tenuto infatti conto, nella stesura della proposta di delibera, che la stessa sarebbe stata assoggettata alla compiuta verifica della Corte dei Conti in base alle modifiche introdotte dall’art. 11 della legge 5 agosto 2022 n. 118, l’art 5 del TUSP, che prevede appunto che l’amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi 3 di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.
Riteniamo grave pertanto che sia stata presentata al Consiglio Comunale una delibera monca, approssimativa, carente, priva degli elementi base per una corretta e compiuta valutazione e quindi a forte rischio bocciatura da parte della Corte dei Conti e della Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Ancor più grave è che l’Amministrazione non abbia in alcun modo tenuto conto alle intervenute modifiche legislative dell’agosto 2022 che prevedono una verifica della Corte dei Conti e dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato su delibere dei consigli comunali riguardanti costituzioni o partecipazioni dirette o indirette in Società.
Ricordiamo che il 31 marzo scadrà il contratto di affidamento del servizio di igiene urbana ad Anconambiente e che dal 2015 ad oggi l’Amministrazione comunale non è stata in grado neppure di sottoporre al Consiglio Comunale una delibera compiuta. Cosa succederà ora?
In particolare la Corte dei Conti, organo terzo ed indipendente, si è espressa sulla deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 30 gennaio 2023 avente ad oggetto “COSTITUZIONE DI SOCIETA' CONSORTILE A PARTECIPAZIONE INDIRETTA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA AFFIDATO DALL'ASSEMBLEA TERRITORIALE D'AMBITO N. 2 – ANCONA.” rilevando "la non conformità del provvedimento consiliare e dell’operazione societaria in argomento alle norme del decreto legislativo n. 175/2016 osservando, altresì, come né dalla delibera consiliare all’esame né dalle descritte caratteristiche dell’operazione complessivamente considerata emergano elementi che possano giustificare il ricorso a questo ulteriore nuovo organismo societario a partecipazione pubblica di cui l’Amministrazione comunale approva la costituzione. Del resto, la costituzione di nuove società o l’acquisizione di partecipazioni societarie, anche indirette, da parte delle amministrazioni locali deve ritenersi fortemente circoscritta ad esigenze eccezionali, in coerenza con il principio costituzionale del buon andamento e con i principi dettati dallo stesso TUSP, con particolare riguardo “all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (art. 1, comma 2, d.lgs. n. 175/2016).
Numerosi i punti in cui la Corte dei Conti esprime critiche e rilievi: innanzitutto constata che la decisione assunta dal Consiglio comunale di Ancona con la citata d.C.C. n. 8/2023 appaia carente di un autonomo apprezzamento in merito alle circostanze legittimanti l’operazione societaria, trovandosi l’Ente quasi a “ratificare” una volontà già formatasi in precedenza ed in altra sede (Assemblea ATA). Del resto, anche la motivazione cd. per relationem dell’atto consiliare rispetto ad altro provvedimento in esso citato (delibere ATA), non dovrebbe limitarsi alla mera indicazione della fonte di riferimento, ma esplicitare, sia pure in via sintetica, i contenuti rilevanti ai fini della decisione di modo che gli stessi siano oggetto di autonoma valutazione da parte dell’Ente procedente. In proposito, sembra potersi rilevare come l’atto consiliare pervenuto a questa Sezione appaia non esprimere alcuna effettiva volontà decisionale nel senso dell’adozione dello strumento societario, tenuto conto che il provvedimento del Comune prende atto dell’“intervenuto affidamento” del servizio alla costituenda società in regime c.d. “in house providing”. In questa ottica, pare emergere una ambigua sequenza di atti volti alla definizione e all’approvazione dell’operazione societaria, senza che sia possibile cogliere esattamente in che termini si sia perfezionato il procedimento formativo della volontà dell’ente, anche con riferimento alla stessa scelta di ricorrere ad un ulteriore strumento societario in regime cd. in house providing. Inoltre si rileva che la "criticità sotto il profilo della funzionalità e della razionalità operativa ed appare, quindi, in grado di frustrare in origine proprio lo scopo di tale complessa operazione societaria finalizzata unicamente all’affidamento in house, poiché, da quanto emerge in atti, neppure per tutti i soggetti consorziati già partecipati dai vari enti locali vi è piena contezza della effettiva situazione rispetto ai sopra richiamati adempimenti, mentre la NewCo risulta già affidataria del servizio in regime di in house providing in forza della delibera ATA n. 28 del 27/12/2022"
Ed infine:" la Sezione rileva la non conformità della deliberazione consiliare in argomento e dell’operazione societaria complessivamente considerata alle norme del TUSP e, in particolare, all’art. 5 del TUSP, con riguardo ai profili di seguito rappresentati. Sotto un profilo generale, la deliberazione consiliare non fornisce una motivazione analitica della decisione assunta ai sensi dell’art. 5 TUSP, ma appare indirizzata, più che altro, ad approvare valutazioni istruttorie contenute in documenti e atti adottati dall’ATA (delibere ATA, relazione ex art. 34 d.l. n. 179/2012, candidatura società consorziate) (cfr. supra § 3.1). In proposito, la Sezione sottolinea come tali valutazioni non possano, in ogni caso, sollevare l’amministrazione procedente dal suo specifico e peculiare obbligo istituzionale di vagliare la congruità e la convenienza economico-finanziaria dell’operazione, sia in considerazione delle risorse pubbliche utilizzate per l’acquisizione societaria e per il successivo affidamento del servizio, sia in considerazione delle ricadute sulla collettività amministrata delle scelte gestionali effettuate. Non può, inoltre, ritenersi aprioristicamente adeguata, da parte delle amministrazioni comunali interessate, la scelta della creazione di un nuovo ulteriore organismo a partecipazione pubblica per il solo fatto che l’Autorità d’ambito decida di affidargli il servizio, così rischiando di pretermettere, in via pressoché sistematica, una concreta valutazione delle possibilità di assegnazione, tramite gara pubblica, di servizi potenzialmente contendibili sul mercato. Dalla documentazione disponibile in atti (v. supra § 3.2) risulta, peraltro, che due delle tre società consorziate candidatesi a svolgere il servizio, devono ancora acquisire o completare l’acquisizione della dotazione impiantistica necessaria allo svolgimento del servizio di cui la NewCo, da esse in prospettiva derivante, risulta già affidataria. La situazione così rilevata evidenzia criticità di carattere funzionale poiché appare in grado di frustrare in origine proprio lo scopo di tale complessa operazione societaria preordinata unicamente all’affidamento in house. D’altra parte, anticipando quanto precisato nel prosieguo, il citato provvedimento del Consiglio comunale non sembra mostrare chiari riferimenti al raffronto tra i risultati economici prevedibilmente derivanti dalle varie possibili forme di gestione del servizio pubblico (cfr. deliberazione n. 16/SSRRCO/QMIG/2022). La deliberazione consiliare in esame manca, comunque, di richiamare le ragioni del mancato ricorso a procedure competitive ad evidenza pubblica e agli elementi che in concreto ne avrebbero precluso lo svolgimento, posto che la competenza ad aggiudicare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, “mediante gara disciplinata dai principi e dalle disposizioni comunitarie”, sembra tradurre le stesse ragioni di esistenza dell’Autorità d’ambito (cfr. art. 202, d.lgs. n. 152/2006; v. supra § 3.1). Sotto il profilo della sostenibilità soggettiva, la deliberazione consiliare in oggetto non fornisce specifiche argomentazioni in punto di sostenibilità finanziaria dell’operazione da parte dell’Amministrazione comunale né si esprime compiutamente su aspetti di assoluta rilevanza economico-finanziaria e patrimoniale per l’Ente locale (a cominciare dagli stessi costi connessi alla creazione e al mantenimento di un ulteriore veicolo societario in mano pubblica).
Mancherebbe altresì, nella delibera consiliare, alcun riferimento in ordine ai possibili effetti finanziari sul bilancio comunale correlati agli aspetti di gestione e riscossione della tariffa: in particolare, nella deliberazione consiliare non sembrano potersi rinvenire puntuali indicazioni riguardo allo svolgimento di tale attività da parte dell’affidatario del servizio (NewCo). Dichiara la Corte dei Conti che la deliberazione consiliare non fornisce, comunque, informazioni, neppure sommarie, sulla situazione prospettica (economica, patrimoniale e finanziaria) e sui costi di gestione delle società consorziate già partecipate che costituiscono la NewCo, che l'atto consiliare in parola, nell’aderire al descritto modello organizzativo e gestionale della NewCo con affidamento del servizio in regime cd. in house providing, non fa riferimento, neanche in modo succinto, all’impatto economico-finanziario e patrimoniale sul bilancio del Comune del modello prescelto in quanto ritenuto preferibile rispetto all’affidamento con gara pubblica e che la deliberazione consiliare in esame ignora le voci di spesa che necessariamente dovranno essere impiegate per la creazione ed il mantenimento dell’autonomia “soggettiva” del nuovo organismo, senza considerare l’inesorabile moltiplicazione e frammentazione dei rapporti amministrativi, finanziari e gestionali tra i vari soggetti coinvolti (ATA, NewCo, società consorziate e loro controllate e/o collegate, amministrazioni comunali).
In conclusione, la Sezione Regionale di Controllo per le Marche della Corte dei Conti rileva la non conformità del provvedimento consiliare e dell’operazione societaria in argomento alle norme del decreto legislativo n. 175/2016 osservando, altresì, come né dalla delibera consiliare all’esame né dalle descritte caratteristiche dell’operazione complessivamente considerata emergano elementi che possano giustificare il ricorso a questo ulteriore nuovo organismo societario a partecipazione pubblica di cui l’Amministrazione comunale approva la costituzione. Del resto, la costituzione di nuove società o l’acquisizione di partecipazioni societarie, anche indirette, da parte delle amministrazioni locali deve ritenersi fortemente circoscritta ad esigenze eccezionali, in coerenza con il principio costituzionale del buon andamento e con i principi dettati dallo stesso TUSP, con particolare riguardo “all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica”.
Si evidenzia altresì l’enorme quantità di denaro spesa per questa operazione negli ultimi dieci anni in consulenze di ogni tipo, asseverazioni, studi legali, commercialisti, società che hanno prodotto il piano economico-finanziario, il piano operativo, tutti soldi posti a carico dei cittadini.
C'è già quindi un primo stop da parte della Corte dei Conti che ha effettuato il controllo preventivo, ci sono anche dei ricorsi al TAR pendenti con ulteriori enormi costi da sostenere in spese legali e di consulenza.
In definitiva una deliberazione Comunale fortemente carente in ogni suo punto che ne ha comportato la pronuncia di non conformità da parte della Corte dei Conti, non conformità dettata dalla impossibilità della Corte di poter valutare elementi a favore della costituzione della società consortile per il servizio di igiene urbana, elementi del tutto carenti e/o gravemente insufficienti nella delibera portata al Consiglio comunale con estrema superficialità.
Amministrazione comunale dunque bocciata senza appello e non rimandata a settembre come qualcuno, nonostante i fallimenti su tutta la linea in questa ed altre vicende siano sotto gli occhi di tutti, spererebbe.
Con la vittoria alle elezioni della Lega con tutto il centrodestra unito avremo molto lavoro fa fare, sicuramente si farà chiarezza sulla vicenda Anconambiente che si trascina oramai da un decennio tra errori, omissioni, dubbi ed incertezze.
Questo è un comunicato stampa pubblicato il 22-03-2023 alle 17:28 sul giornale del 23 marzo 2023 - 108 letture
SHORT LINK:
https://vivere.me/dYRX