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Ici, pagamento prima rata entro il 16 giugno

economia 4' di lettura Ancona 08/06/2010 -

Il Comune di Ancona e Ancona Entrate rendono noto che i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ovvero i titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, locazione finanziaria e concessione su aree demaniali, su tali immobili, devono effettuare entro il 16 giugno 2010, il versamento della prima rata che deve essere pari al 50% dell’imposta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente, o dell’imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.



Inoltre si rende noto che le rendite da assumere per l’anno 2010 sono quelle risultanti al catasto al 1° gennaio del 2010 aumentate del 5 per cento per i fabbricati e del 25 per cento per i terreni agricoli. Si tenga presente che tali rendite, anche se di recente attribuzione, non comprendono detto aumento. Il versamento deve essere eseguito utilizzando l’apposito bollettino postale recapitato a domicilio o in distribuzione gratuita alla società Ancona Entrate srl, le Agenzie postali e gli sportelli della Banca Carige SpA. Inoltre si ricorda che con il Decreto Legge n.93 del 27.05.2008 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.124 del 28.05.2008) è stata disposta l’esenzione dall’Imposta Comunale sugli Immobili, a decorrere dall’anno 2008, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, l’esenzione si estende alle pertinenze, limitatamente ad una unica unità immobiliare compresa tra le categorie catastali C6 o C7.

Sono escluse dall’esenzione le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9 (case signorili, ville e castelli). Si ricorda che il bollettino deve essere intestato a : “COMUNE DI ANCONA – SERVIZIO TESORERIA – RISCOSSIONI ICI, sul conto corrente postale n. 62582796, Il versamento può essere eseguito presso le Agenzie postali e gli sportelli della Tesoreria Banca Carige SpA. Il versamento può essere effettuato utilizzando il modello F24, In caso di più immobili, si deve utilizzare un solo bollettino se gli immobili sono siti nello stesso Comune. In caso di contitolarità vanno effettuati tanti versamenti quanti sono i contitolari, ciascuno dei quali versa per la propria quota. Infine si informa che le aliquote ICI per l'anno 2010 sono state determinate come segue: a) - aliquota ridotta pari al 4,00 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare classificata nella categoria catastale A1, A8 e A9 (case signorili, ville e castelli) direttamente adibita ad abitazione principale e per le pertinenze, limitatamente ad una unica unità immobiliare compresa tra le categorie catastali C6 e C7. Per l'abitazione principale è concessa una detrazione dall'imposta di euro 103,29, rapportata al periodo dell'anno nel quale l'immobile è effettivamente utilizzato come abitazione principale.

La detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale, è detraibile dall’imposta dovuta per la pertinenza. L'ammontare della detrazione deve essere suddiviso, in caso di più contribuenti dimoranti nella stessa unità immobiliare, in parti uguali tra loro; b) - aliquota agevolata pari allo 4,00 per mille per gli immobili ad uso abitativo per il quali sono stati stipulati regolari contratti di locazione come di seguito individuati e redatti in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Ancona: - contratti di locazione ad uso abitativo (ai sensi dell’art.2 comma 3 della L.431/98); - contratti di locazione di natura transitoria per le esigenze abitative degli studenti universitari (ai sensi dell’art.5 comma 2 della L.431/98); - contratti di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (ai sensi dell’art.5 comma 1 della L.431/98); c) - aliquota – maggiorata - pari al 9,00 per mille limitatamente agli immobili ad uso abitativo, non locati o locati con contratto di locazione non registrato; d) - aliquota - ordinaria - pari al 7,00 per mille per gli immobili locati ad uso abitativo con contratto regolarmente registrato; l’applicazione di tale aliquota è subordinata alla presentazione da parte del soggetto passivo di imposta di autocertificazione attestante data e anno di registrazione del contratto; e) - aliquota agevolata - pari al 4,00 per mille per i terreni agricoli f) - aliquota ordinaria pari al 7,00 per mille per tutti gli altri immobili. Per l'applicazione delle aliquote ai punti b), e d) deve essere prodotta autocertificazione entro i termini per il versamento a saldo di imposta per l’anno di riferimento con effetto anche per gli anni successivi qualora non si fossero modificati i requisiti indicati, in mancanza di tale autocertificazione verrà applicata l’aliquota maggiorata.






Questo è un comunicato stampa pubblicato il 08-06-2010 alle 15:35 sul giornale del 09 giugno 2010 - 2472 letture

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