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comunicato stampa

Nuove norme del codice della strada: ecco cosa cambia per i pubblici esercizi

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La recente approvazione in Senato delle nuove norme del codice della strada porterà alcuni cambiamenti significativi nell'attività di vendita e somministrazione di tutti i pubblici esercizi nazionali.

Al fine di agevolare la comprensione delle nuove regole la Confcommercio Imprese per l'Italia Provincia di Ancona ha inteso elaborare una sintesi delle norme più significative che potrà essere di grande utilità ai pubblici esercizi locali ed ha realizzato schede sintetiche su obblighi e divieti per la vendita e la somministrazione di alcolici e superalcolici che potranno essere richieste e ritirate presso i propri uffici. Le novità saranno introdotte gradualmente, la gran parte entrerà in vigore il 13 agosto prossimo e il resto dal 13 novembre in poi.

Ecco la sintesi delle norme: Norme che entreranno in vigore il 13 Agosto p.v. Divieto di vendere per asporto bevande superalcoliche dalle ore 22 alle ore 6 nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A di cui all’art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; Divieto di somministrare bevande superalcoliche in qualsiasi ora e di somministrare bevande alcoliche limitatamente alla fascia oraria dalle ore 2 alle ore 6, sempre nelle aree di servizio situate lungo le strade classificate del tipo A, di cui sopra.

Divieto di somministrare e vendere bevande alcoliche e superalcoliche dalle 3 alle ore 6 in tutti i pubblici esercizi (alberghi, ristoranti, bar, pub, locali da ballo e di intrattenimento, agriturismi), circoli privati, fiere, sagre; Divieto di vendere per asporto bevande alcoliche e superalcoliche (poiché non possono effettuare nemmeno la “somministrazione non assistita” di bevande alcoliche e analcoliche) da parte degli esercizi commerciali di vicinato dalle ore 24 alle ore 6; Obbligo per i titolari e i gestori dei pubblici esercizi interni agli stabilimenti balneari di svolgere particolari forme di intrattenimento danzante, congiuntamente alla somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, soltanto nella fascia oraria tra le ore 17 e le ore 20, fatte salve le autorizzazioni già rilasciate per lo svolgimento delle forme di intrattenimento e svago di cui sopra nelle ore serali e notturne.

Norma che entrerà in vigore il 13 Novembre p.v. Obbligo per i pubblici esercizi che non effettuano intrattenimenti e che proseguano la loro attività dopo le ore 24 di avere almeno presso una uscita del locale un precursore per la rilevazione del tasso alcolemico e di esporre le tabelle sugli effetti dell’assunzione di alcolici. In conclusione si ricorda che fino alla data del 13 agosto p.v. permane il divieto di somministrazione dalle ore 2.00 in poi. Gli uffici della Confcommercio – Imprese per l’Italia provincia di Ancona rimangono a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito.



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Questo è un comunicato stampa pubblicato il 02-08-2010 alle 16:37 sul giornale del 03 agosto 2010 - 1266 letture