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Ici: pagamento entro il 16 dicembre. Esente l’abitazione principale

ici 4' di lettura Ancona 02/12/2011 -

L’Amministrazione comunale fa presente che i proprietari di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli siti nel territorio comunale, a qualsiasi uso destinati, ovvero i titolari del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie, locazione finanziaria e concessione su aree demaniali , su tali immobili, devono effettuare nel periodo dal 1° al 16 dicembre 2011 il versamento a saldo dell’imposta comunale sugli immobili dovuta per l’intero anno 2011, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.



Le rendite da assumere per l’anno 2011 sono quelle risultanti al catasto al 1° gennaio 2011, aumentate del 5 per cento per i fabbricati e del 25 per cento per i terreni agricoli. Si ricorda che è stata disposta l’esenzione dall’Imposta Comunale sugli Immobili, a decorrere dall’anno 2008, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale . L’esenzione si estende alle pertinenze, limitatamente ad una unica unità immobiliare compresa tra le categorie catastali C6 o C7.
Sono escluse dall’esenzione le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9 (case signorili, ville e castelli)

Il bollettino deve essere intestato a : “COMUNE DI ANCONA – SERVIZIO TESORERIA – RISCOSSIONI ICI, sul conto corrente postale n. 62582796.
Il versamento può essere eseguito presso tutte le Agenzie postali e tutti gli sportelli della Tesoreria Banca Carige SpA. oppure può essere effettuato utilizzando il modello F24. In caso di più immobili, si deve utilizzare un solo bollettino se gli immobili sono siti nello stesso Comune.
In caso di contitolarità vanno effettuati tanti versamenti quanti sono i contitolari, ciascuno dei quali versa per la propria quota.
Non deve essere versata l'imposta annua il cui importo sia pari o inferiore a 2,07 euro.

Le aliquote ICI per l'anno 2011 sono state determinate dal Consiglio Comunale come segue:
a) aliquota ridotta pari al 4,00 per mille a favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare classificata nella categoria catastale A1, A8 e A9 (case signorili, ville e castelli) direttamente adibita ad abitazione principale e per le pertinenze, limitatamente ad una unica unità immobiliare compresa nelle categorie catastali C6 e C7. Per l'abitazione principale è concessa una detrazione dall'imposta di euro 103,29, rapportata al periodo dell'anno nel quale l'immobile è effettivamente utilizzato come abitazione principale. La detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale, è detraibile dall’imposta dovuta per la pertinenza. L'ammontare della detrazione deve essere suddiviso, in caso di più contribuenti dimoranti nella stessa unità immobiliare, in parti uguali tra loro.
b) aliquota agevolata pari al 4,00 per mille per gli immobili ad uso abitativo per il quali sono stati stipulati regolari contratti di locazione come di seguito individuati e redatti in conformità ai contratti tipo promossi dal Comune di Ancona:
- contratti di locazione ad uso abitativo (ai sensi dell’art.2 comma 3 della legge 431/98);
- contratti di locazione di natura transitoria per le esigenze abitative degli studenti universitari (ai sensi dell’art.5 comma 2 della legge 431/98);
- contratti di locazione ad uso abitativo di natura transitoria (ai sensi dell’art.5 comma 1 della legge 431/98);
c) aliquota maggiorata pari al 9,00 per mille limitatamente agli immobili ad uso abitativo non locati o locati con contratto di locazione non registrato;
d) aliquota ordinaria pari al 7,00 per mille per gli immobili locati ad uso abitativo con contratto regolarmente registrato; l’applicazione di tale aliquota è subordinata alla presentazione da parte del soggetto passivo di imposta di autocertificazione attestante data e anno di registrazione del contratto;
e) aliquota agevolata pari al 4,00 per mille per i terreni agricoli;
f) aliquota ordinaria pari al 7,00 per mille per tutti gli altri immobili.

Per l'applicazione delle aliquote ai punti b), e d) deve essere prodotta autocertificazione entro i termini per il versamento a saldo di imposta per l’anno di riferimento con effetto anche per gli anni successivi qualora non si fossero modificati i requisiti indicati, in mancanza di tale autocertificazione verrà applicata l’aliquota maggiorata.
E' previsto, a carico degli inadempienti, l’applicazione d’ufficio di sanzioni e interessi.
Per tutti gli adempimenti e le informazioni, gli interessati potranno rivolgersi ad Ancona Entrate Srl, il servizio è aperto al pubblico il lunedì, il mercoledì e il venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, il martedì dalle ore 15.00 alle ore 17.00 e il giovedì dalle ore 10.00 alle ore 16.00.

Oppure è possibile contattare il numero verde 800551881 o consultando il sito internet http//tributi.comune.ancona.it.






Questo è un comunicato stampa pubblicato il 02-12-2011 alle 12:38 sul giornale del 03 dicembre 2011 - 786 letture

In questo articolo si parla di economia, ancona, comune di ancona

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