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Stop ai ritardi nei rimborsi destinati ai Comuni sede di uffici giudiziari

onorevole lodolini 11' di lettura Ancona 09/04/2014 - Nella giornata di venerdì 4 aprile scorso, il Sottosegretario di Stato per la Giustizia, Cosimo Maria Ferri, ha risposto ad un'interpellanza urgente sottoscritta, tra gli altri, anche dall'On. Lodolini, allo scopo di fare finalmente chiarezza in merito alle sorti dei crediti vantati dai Comuni nei quali si trovino le sedi di uffici giudiziari.

Nello specifico, si tratta del rimborso delle spese di funzionamento dei tribunali che il Ministero di Giustizia deve ancora erogare ai Comuni relativamente alle annualità 2011 (in parte), 2012, 2013 e a previsione del 2014. Il Sottosegretario ha puntualizzato come l’erogazione dei suddetti rimborsi ai Comuni avrà scadenze ravvicinate: il 2012 (65 milioni di euro complessivi) sarà pagato già a maggio mentre il 2013 (92 milioni di euro) nel corso del prossimo mese di luglio. Diversamente, per il saldo del 2011, il Ministero avvierà le procedure per il reperimento delle risorse mancanti.

«Non solo rimborsi ma anche certezze sulle risorse da iscrivere nei bilanci comunali» evidenzia Lodolini. «Dopo anni, siamo finalmente riusciti a strappare la definizione di una nuova tempistica che prevede, entro il 30 novembre di ogni anno, la definizione del contributo per la successiva annualità».

Si ritiene soddisfatto il parlamentare anconetano Lodolini per aver sollevato - e ottenuto in tempi brevi - una risposta utile anche per il nostro territorio.

A seguire la trascrizione della risposta all’interpellanza urgente illustrata dall’On. Gian Mario Fragomeli in materia di copertura dei costi degli uffici giudiziari. Venerdì 4 aprile 2014, seduta n. 205 Risponde COSIMO MARIA FERRI, Sottosegretario di Stato per la Giustizia.

Signor Presidente,
devo dire che ringrazio l’onorevole Fragomeli perché ha posto all’attenzione del Governo una questione, una problematica molto sentita e che ha un significato non solo politico, ma anche tecnico- contabile che va ad incidere nei rapporti che ci sono tra lo Stato e gli enti locali. È importante perché in un momento in cui si parla di spending review, comunque di sacrifici che il Governo chiede anche ai cittadini, è importante che il rapporto tra Governo ed enti locali sia sempre più stretto, quindi in una sinergia e in una collaborazione che deve essere davvero significativa nell’interesse dei cittadini e per spiegare. Quindi, quando poi si parla di mancanza di entrate, di bilanci che comunque gli enti locali devono fare, è chiaro che le difficoltà ci sono perché sono poi quelli che hanno un rapporto più diretto con i cittadini. Quindi, lo ringrazio, voglio entrare però nel merito, perché solleva delle questioni tecniche particolari che riguardano appunto il rimborso di questi contributi che oggi, tra l’altro, vanno a ridisegnarsi in quella che è stata la riforma della geografia giudiziaria.
Quindi, anche i comuni hanno dovuto, con grande responsabilità, in molte sedi, vedersi chiudere gli uffici giudiziari ed è chiaro che in alcuni casi vorrebbero almeno che lo Stato versasse i soldi che avevano anticipato negli anni precedenti. Ma entro subito nel merito dell’interpellanza e rispondo all’onorevole Fragomeli. È noto che la legge 24 aprile 1941, n. 392, disciplina la materia della ripartizione tra enti locali e Stato dei costi connessi all’attività degli uffici giudiziari. La vigente normativa pone a carico dei comuni sedi di uffici giudiziari l’onere di provvedere alle spese per dotare questi ultimi dei locali e dei mobili necessari all’espletamento della loro funzione, nonché alle altre spese occorrenti per provvedere al loro funzionamento (per funzionamento intendo manutenzione, illuminazione, riscaldamento, pulizia e custodia dei locali, fornitura di acqua e del servizio telefonico, riparazioni dei mobili e degli impianti). A fronte di tali oneri, è poi prevista la corresponsione di un contributo statale annuo, sia pure sussidiario e parziale. Poiché il contributo statale si era rivelato, nel corso degli anni, insufficiente a sostenere lo sforzo economico delle amministrazioni locali, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187, ha previsto che il contributo fosse annualmente determinato sulla base dei consuntivi delle spese effettivamente sostenute dai comuni nel corso di ciascun anno e che detto contributo venisse erogato in due rate: la prima, in acconto, all’inizio di ciascun anno finanziario, nella misura del 70 per cento dell’intera contribuzione dell’anno precedente, e la seconda, a saldo e a consuntivo, entro il 30 settembre. Ciò posto, l’articolo 1, comma 26, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, muovendo dalla necessità di allineare le scelte di politica economico-finanziaria con i generali obiettivi di contenimento della spesa pubblica fissati anche in ambito comunitario, ha imposto al Ministero della giustizia tagli in misura non inferiore a 30 milioni di euro per l’anno 2012 e a 70 milioni di euro a decorrere dall’anno 2013, con conseguenti minori contributi ai comuni per le spese di funzionamento degli uffici giudiziari. Mediante tale manovra, sono stati conseguentemente azzerati, sul relativo capitolo di spesa, i fondi residui (pari a 30 milioni di euro) che sarebbero stati necessari per erogare ai comuni il saldo per l’anno 2011. La predetta previsione contenuta nel decreto-legge n. 95 del 2012 ha quindi impedito l’erogazione del saldo per l’anno 2011 e non ha consentito di procedere a una determinazione dell’acconto di contributo per l’anno 2012 (per il 2012, le somme inizialmente stanziate nel capitolo 1551 ammontavano ad euro 79.776.755, poi ridotte dal Ministero dell’economia e delle finanze ad euro 77.078.304).

In sostanza, i ritardi nell’erogazione dei contributi sono dovuti alle misure di risparmio previste dal citato decreto-legge n. 95 del 2012 e tali misure hanno determinato la situazione finanziaria lamentata dall’interpellante anche perché la riforma della geografia giudiziaria, concepita anche per ridurre la spesa pubblica nel settore giudiziario, è entrata in vigore solo successivamente al predetto decreto-legge. Infatti, gli accorpamenti tra uffici giudiziari sono avvenuti in periodi posteriori (nel settembre 2013 per i tribunali e le sezioni distaccate, nel 2014 per gli uffici del giudice di pace) e così non vi sono stati quei risparmi che avrebbero potuto contribuire al raggiungimento del risultato della copertura delle spese dei comuni per gli anni 2011 e 2012. Per porre rimedio alla situazione creatasi, il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria di questo Ministero provvederà ad erogare gli acconti dei contributi relativi agli anni 2012 e 2013, che verranno computati, come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 1998, nei limiti dell’85 per cento dello stanziamento assegnato nello stato di previsione della spesa negli indicati esercizi finanziari, in misura percentuale rispetto alla spesa sostenuta per l’anno 2012. In tal modo, superando gli intervenuti tagli di bilancio, si provvederà alla corresponsione di una parte delle somme spese dai comuni sedi di uffici giudiziari, aumentando dette somme per quegli enti territoriali che hanno accorpato sedi soppresse a seguito della riforma della geografia giudiziaria.

In particolare, gli acconti saranno pari a circa 65 milioni 200 mila euro per l’anno 2012 e a circa 92 milioni 100 mila euro per l’anno 2013. Quanto ai tempi di erogazione delle somme, gli acconti per l’anno 2012 saranno corrisposti – lo sottolineo – nel prossimo mese di maggio, mentre quelli relativi all’anno 2013 saranno erogati, una volta ottenuto lo stanziamento in bilancio, nel prossimo mese di luglio. Per quanto concerne, invece, l’anno 2011, questa amministrazione sta procedendo a rideterminare la somma dovuta a saldo mediante un decreto interministeriale di concerto tra i Ministri della giustizia, dell’interno e dell’economia e delle finanze. A tale riguardo, sono in corso contatti tra i competenti uffici dei predetti Ministeri. Quanto, infine, al quesito relativo alle eventuali iniziative di carattere normativo volte a modificare l’attuale sistema di copertura dei costi degli uffici giudiziari, si ritiene che la partecipazione dei comuni alle spese relative all’amministrazione della giustizia debba essere mantenuta, essendo quelle spese correlate alla domanda di giustizia nell’ambito delle varie realtà locali e all’interesse dei singoli comuni di disporre di un presidio giudiziario per assicurare con immediatezza e con il minor disagio per la collettività l’accesso ai servizi della giustizia. Quindi, in un’ottica di ripartizione delle spese tra amministrazione statale e popolazioni locali beneficiarie dei servizi giudiziari, non appare – lo dico sommessamente – irragionevole porre a carico dei comuni sedi di un presidio giudiziario anche i costi relativi al mantenimento e al funzionamento delle strutture, salvo poi contenerli attraverso il contributo che lo Stato erogherà alle condizioni di legge. Ferma restando questa ripartizione degli oneri economici dei servizi giudiziari, segnalo che è in corso di approvazione un nuovo decreto del Presidente della Repubblica diretto a modificare il già citato decreto del Presidente della Repubblica 4 maggio 1998, n. 187. Il provvedimento ha già ottenuto il concerto dei Ministri competenti ed il parere positivo del Consiglio di Stato ed è stato esaminato dalle competenti Commissioni parlamentari, i cui rilievi sono stati recepiti dal Consiglio dei Ministri, che ha approvato in via definitiva lo schema di decreto del Presidente della Repubblica e lo ha trasmesso alla Corte dei conti per il relativo visto. Le innovazioni previste nel predetto provvedimento, che – ripeto – è uno schema di decreto del Presidente della Repubblica, sono finalizzate a consentire un adeguato controllo delle spese rimborsabili ed una complessiva riduzione delle stesse, attraverso il riconoscimento di un acconto pari al 70 per cento del contributo erogato nell’anno precedente e, soprattutto, prevedendo che il saldo da corrispondere con la seconda tranche sia determinato annualmente e per ogni ufficio giudiziario sulla base di costi standard per categorie omogenee di beni e servizi. In particolare, l’articolo 2-bis demanda a un primo decreto interministeriale (giustizia- economia e finanze) l’individuazione dei predetti costi standard per ogni ufficio giudiziario, tenendo conto dei parametri costituiti dal bacino di utenza e dalle sopravvenienze. Ad un secondo decreto interministeriale è rimessa la definizione della metodologia di quantificazione dei costi standard.
Inoltre, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica consente di derogare al limite massimo stabilito, con determinazione del direttore generale delle risorse materiali, dei beni e servizi del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria di questo Ministero, solo qualora ricorrano esigenze eccezionali non altrimenti previste e valutate. Le modifiche illustrate al decreto del Presidente della Repubblica n. 187 del 1998, assentite dalla Ragioneria generale dello Stato, realizzano l’obiettivo di rendere la spesa in questione adeguatamente prevedibile da parte dell’amministrazione della giustizia e delle amministrazioni locali, nonché di incentivare l’instaurarsi di corrette prassi di gestione dei flussi finanziari mediante un’adeguata programmazione e verifica delle spese rimborsabili. Anche al fine di una corretta gestione dei fondi comunali, è previsto, nello schema di decreto del Presidente della Repubblica in itinere, un meccanismo di rimborso che consenta all’amministrazione comunale di conoscere in anticipo – per quella esigenza di redazione del bilancio di cui parlava anche prima l’onorevole Fragomeli, che ha presentato l’interpellanza – l’importo massimo delle spese rimborsabili.
A tal fine, è previsto che il decreto interministeriale sia adottato entro il 30 novembre di ogni anno e che esso riguardi «l’importo complessivo del contributo di cui all’articolo 1 disponibile per il successivo esercizio finanziario». In tal modo, i comuni potranno programmare adeguatamente gli stanziamenti assegnandoli in via prioritaria alle spese necessarie per il funzionamento dell’ufficio giudiziario, evitando così di sostenere esborsi superiori a quanto previsto in sede di determinazione dei costi standard. Solo ove le spese per i servizi essenziali risultassero inferiori all’importo massimo rimborsabile, il comune potrà utilizzare l’importo residuo per far fronte alle eventuali ulteriori richieste degli uffici giudiziari. Mi scuso se mi sono allungato, ma è una questione che ha dato occasione a questo Ministero – e ringrazio per questo l’onorevole Fragomeli – di ricostruire la complessa materia tecnica e finanziaria, che però – come ho cercato di spiegare – raggiunge oggi un punto di equilibrio tra esigenze dei comuni, esigenze dello Stato e sinergia e partecipazione di entrambe le istituzioni nel rendere un servizio importante come quello della giustizia.


da On. Emanuele Lodolini
parlamentare Pd





Questo è un comunicato stampa pubblicato il 09-04-2014 alle 10:45 sul giornale del 10 aprile 2014 - 2686 letture

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