Il Consiglio Notarile di Ancona sulle agevolazioni per l’acquisto della prima casa

Le agevolazioni per l’acquisto della cd. “prima casa” spettano anche al soggetto che, senza trasferire la propria residenza nel Comune in cui acquista l’immobile, in quel Comune fruisce di assistenza e cure riabilitative in maniera continuativa in ragione della condizione di disabilità, cure che necessitano di stabile dimora.
E’ questo l’importante principio che la Divisione contribuenti dell’Agenzia delle Entrate – Settore Consulenza ha espresso nella risposta a richiesta di consulenza giuridica 956/41- 2021, prodotta il 27 febbraio u.s. e sollecitata dal Consiglio Notarile di Ancona a fronte di qualche iniziale perplessità nell’interpretazione della norma tributaria.
In ragione della norma che (ai fini della fruizione dell’agevolazione per l’acquisto come “prima casa”) prevede che l’ immobile possa essere ubicato nel Comune “in cui l'acquirente svolge la propria attività”, il Consiglio Notarile di Ancona ha chiesto di pronunciarsi sulla fattispecie relativa a soggetto (maggiorenne/minorenne) stabilmente dimorante per ragioni di assistenza e cura in un Comune diverso da quello di residenza, per la “…propria condizione di disabilità, con fruizione dei centri di assistenza e terapia di alta specializzazione,….. accompagnata da impegnative di ricovero sequenziali e durature nel tempo, con brevi periodi di rientro nel Comune di residenza […]”.
Via Palestro, 7 – 60122 ANCONA Tel. 071/200925 – Fax 071/206220 e-mail: consiglioancona@notariato.it – PEC: protocollocnd.ancona@pec.notariato.it
“In tale situazione – prosegue il quesito - la famiglia, per assicurare vicinanza alla struttura e limitare spostamenti, acquista a nome del disabile un’unità destinata ad abitazione.”.
Il Consiglio Notarile di Ancona ha sottolineato che “Da un punto di vista strettamente lessicale la stabile permanenza in un Comune diverso dalla residenza per ragioni di salute/cure prolungate non sembra trovare collocazione all'interno della norma.
Da un punto di vista di equità fiscale e di ratio della norma, le esigenze di uno stabile trattamento educativo/riabilitativo fuori dalla propria residenza in uno dei centri di eccellenza sul territorio nazionale (non surrogabili con trattamenti nel Comune di residenza) e la necessità di assicurarsi stabilmente una abitazione nelle vicinanze (medesimo Comune del centro di assistenza/riabilitazione) […] sembra perfettamente centrare […] quel concetto di “svolgimento di attività” che per il portatore di importante disabilità non può configurarsi diversamente se non nell'attività di costante trattamento riabilitativo/rieducativo”.
Di qui, la ritenuta spettanza dell’agevolazione tributaria, anche senza obbligo di trasferire la residenza nel Comune ove si acquista l’abitazione.
Diversamente, ha osservato il Consiglio, “ove si scegliesse il canone interpretativo della lettera della norma agevolativa […]”, si realizzerebbe “un trattamento di sfavore per lo stesso soggetto con palese violazione dei principi costituzionali di cui agli articoli 3 (tre), 32 (trentadue) e 38 (trentotto) della Carta costituzionale»”.
L’Agenzia delle Entrate ha osservato che, in relazione alla portata applicativa della locuzione “propria attività”, generalmente, essa viene intesa quale attività lavorativa (cfr., in tal senso, il modello di dichiarazione sostitutiva allegato alla circolare 7 maggio 2001, n. 44/E; Corte di Cassazione, ordinanze del 5 marzo 2020, n. 6212 e del 16 marzo 2018, n. 6501).
Tuttavia numerosi documenti di prassi, nel tempo hanno chiarito che:
“per quanto attiene all’acquisto effettuato nel comune ove l’acquirente svolge la propria attività, […] il legislatore, con detto termine, ha inteso ricomprendere ogni tipo di attività ivi incluse quelle svolte senza remunerazione, come ad esempio le attività di studio, di volontariato e sportiva”.
A tal riguardo, tenuto conto dell’interpretazione estensiva della locuzione “propria attività” fornita dalla prassi sopra richiamata, l’Agenzia ha condiviso la tesi sostenuta: per essa, anche nell’ipotesi prospettata dal Consiglio Notarile, possono ritenersi sussistenti le condizioni richieste dalla norma per beneficiare del trattamento fiscale agevolato.
Del resto, tale soluzione, “oltre a essere in linea con la ratio della norma nel senso illustrato dalla prassi, appare conforme ai principi di equità sostanziale”.
Nella fattispecie in esame, conclude l’Agenzia, ai sensi della lettera a) della Nota II-bis all’articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, l’acquirente dovrà rendere apposita
dichiarazione nell’atto di acquisto evidenziando il collegamento tra il luogo di svolgimento delle cure continuative ed il luogo di ubicazione dell’immobile acquistato, considerato che, in tema di agevolazione, la sussistenza del requisito deve essere provata dall’acquirente e documentabile all’Ufficio, dovendo l’Amministrazione finanziaria “poter verificare la sussistenza dei presupposti del beneficio richiesto”.
La soluzione prospettata e sostenuta dal Consiglio Notarile di Ancona ed infine condivisa dalle Entrate, è un ulteriore passo verso quella ricerca di uguaglianza sostanziale che deve essere garantita al cittadino in tutti i settori, al fine di rimuovere qualunque ostacolo, di qualsiasi natura, per assicurare a tutti - ed in particolare al soggetto portatore di disabilità - piena ed effettiva partecipazione sulla base di uguaglianza di diritti.
Questo è un comunicato stampa pubblicato il 28-02-2024 alle 11:55 sul giornale del 29 febbraio 2024 - 59 letture
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