Camerano: regolamentazione qualitativa e quantitativa dei rifiuti assimilati

Il DLgs. 152/2006 e s.m.i. disciplina l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani prevedendo l’emanazione di uno specifico regolamento che dovrà fissare i nuovi criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani. Considerato che il regolamento a tutt’oggi non è stato ancora emanato, il Consorzio Conero Ambiente e Comune di Camerano hanno deciso di dotarsi in via transitoria di propri criteri di natura qualitativa e quantitativa al fine di disciplinare questa materia.
Nello specifico ed in sintesi in data 12.07.2013 con la modifica del Regolamento di gestione rifiuti è stato approvato quanto segue:
Criteri qualitativi di assimilabilità
Sono assimilati per qualità ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da attività non domestiche che abbiano una composizione analoga a quella dei rifiuti urbani o, comunque, siano costituiti da manufatti e materiali simili, come dal seguente elenco (a titolo esemplificativo che potrà essere aggiornato, individuando casi specifici - e rifiuti qualitativamente assimilati agli urbani per i quali le utenze possono usufruire dei servizi di raccolta dei rifiuti urbani stessi):
- imballaggi primari e secondari, con esclusione di quelli terziari (di carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili);
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica e metallo, latte o lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane;
- accoppiati: quali carta plastificata, carta metalluminata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- paglia e prodotti di paglia;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil-pelle;
- rifiuti ingombranti, quali beni di consumo durevoli, di arredamento, di impiego domestico, di uso comune, provenienti da fabbricati o da altri insediamenti civili in genere;
- nastri abrasivi;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell’industria molitoria e della pastificazione, partite di alimenti deteriorati, anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e di ortaggi,caseina, sanse esauste e simili;
- scarti di vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.), anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili);
- residui animali e vegetali provenienti dall’estrazione di principi attivi;
- accessori per l’informatica, ovvero tutte quelle apparecchiature, componenti materiali e parti che non rientrano nel campo di applicazione della disciplina dei RAEE del D Lgs 151/2005.
Criteri quantitativi di assimilabilità
Sono quantitativamente assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi derivanti da utenze non domestiche, la cui produzione di rifiuti non superi determinate quantità (relative al rifiuto totale e al rifiuto residuo non riciclabile) indicate nell’apposita tabella allegata al regolamento. Tali quantità sono fissate sulla base del coefficiente di produttività specifica (Kd) proprio di singole attività e/o gruppi di attività omogenei sotto il profilo delle caratteristiche quali-quantitative dei rifiuti prodotti. Tale coefficiente esprime il rapporto tra il quantitativo di rifiuti annualmente prodotti e la superficie dei locali ed aree di formazione dei rifiuti e si misura in kg/mq anno con minimi e massimi che fanno riferimento al valore Kd del D.P.R. 158/99. Il coefficiente di produttività specifica rappresenta l'indicatore presuntivo ovvero misurato, ove possibile, della potenzialità di produzione rifiuti da parte delle diverse attività svolte nei locali e nelle aree. Le quantità sono fissate tenendo a riferimento i seguenti limiti:
· quantità relative al rifiuto residuo non riciclabile, destinato a smaltimento pari al 35% del Kd massimo di cui al D.P.R. 158/1999.
· quantità relative al rifiuto totale prodotto pari al 200% del Kd massimo di cui al D.P.R. 158/1999.
Tale misurazione sarà tradotta in una volumetria massima di contenitori assegnabili ad ogni utenza e i rifiuti in eccedenza rispetto ai limiti quantitativi di assimilazione, saranno considerati “speciali” e non potranno essere inseriti nel circuito della raccolta dei rifiuti urbani e pertanto la ditta Produttrice dovrà provvedere alla gestione degli stessi a propria cura e spese.
Questo è un comunicato stampa pubblicato il 15-07-2013 alle 14:51 sul giornale del 16 luglio 2013 - 1210 letture
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